Il Decreto Aiuti-Quater (176/2022) ha rivisto ancora una volta le scadenze e le percentuali di detrazione del Superbonus, specificatamente per quel che riguarda i condomini e gli edifici unifamiliari, andando a toccare anche la disciplina della cessione dei crediti.
Oggi, a poche settimane dal varo della Manovra 2023, nella bozza della quale non sono previste ulteriori novità sui bonus edilizi (escluso il bonus per l’acquisto della prima casa da parte degli Under 36), riepiloghiamo lo stato dell’arte – AD OGGI – delle scadenze per tutti i bonus edilizi principali, partendo ancora una volta dal Superbonus del quale, comunque, abbiamo già fornito puntuali aggiornamenti all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti-Quater.
Superbonus: scadenze e percentuali per ogni tipologia di edificio
Condomini ed edifici plurifamiliari
Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, la detrazione fiscale sarà al:
- 110% fino al 31 dicembre 2023 ma solo con CILA-S presentata entro il 25 novembre 2022 e, nel caso di condomini, con delibera assembleare firmata di approvazione precedente a tale data;
- 90% fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per il 2024;
- 65% per il 2025.
Edifici unifamiliari (lavori già avviati con SAL 30% chiuso al 30.9.22)
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, la scadenza per beneficiare del 110% è fissata al 31 marzo 2023 per i lavori avviati per i quali, alla data del 30 settembre 2022, sia stato realizzato il 30% dei lavori.
Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
Edifici unifamiliari (nuovi lavori)
Per i lavori nuovi (spese anno 2022 o 2023), è possibile beneficiare di un Superbonus al 90% per i proprietari di singole abitazioni a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzato in base al quoziente familiare edilizio, cioè un meccanismo di calcolo in cui si procede alla divisione dei redditi complessivi posseduti per nucleo familiare per i singoli componenti a cui è attribuito un coefficiente).
IACP, APS, cooperative, ONLUS (classiche e socio-sanitarie)
Attenzione alle diverse scadenze (e percentuali) per i lavori effettuati da specifiche tipologie di soggetti.
Le ONLUS classiche e le associazioni di promozione sociale (APS) seguono l’orizzonte temporale e le percentuali viste sopra per i condomini e gli edifici unifamiliari (90% e poi decalage).
Le ONLUS che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale (prestazione di servizi sanitari), potranno beneficiare ancora del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, ma al rispetto di due precise condizioni:
- devono possedere immobili accatastati in categoria B1, B2 e D4;
- i membri del CDA non devono percepire compensi né indennità di carica.
Per gli edifici degli IACP (istituti autonomi case popolari), degli enti assimilati e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, invece, il Superbonus è al 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, ma tale data può arrivare fino al 31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è stato completato entro il 30/6/2023.
Edifici in zone terremotate
Per gli edifici delle zone terremotate, è confermato quanto stabilito da ultimo dalla Legge di Bilancio 2022: a prescindere dal tipo di immobile, infatti, per gli interventi edilizi in comuni terremotati dal 2009 in poi (fa fede la dichiarazione dello stato di emergenza) si prenderà:
- il Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2025, ma solo per la parte che eccede il contributo per la ricostruzione (se è stato erogato);
- il Superbonus al 110%, con spesa maggiorata del 50%, se si rinuncia al contributo per la ricostruzione.
Ecobonus ed Ecosismabonus (riqualificazione energetica): 31 dicembre 2024
L’Ecobonus ordinario rafforzato (art.14 DL 63/2013, detrazioni del 50 o 65% a seconda della tipologia di intervento) e quello per le opere sulle parti comuni degli edifici condominiali (detrazioni del 70-75% ovvero dell’80-85%, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, cd. Ecosismabonus), si prende fino al 31 dicembre 2024.
Sismabonus e Sismabonus Acquisti ordinario (miglioramento sismico): 31 dicembre 2024
Per il Sismabonus la norma di riferimento è l’art.16 comma 1-bis e seguenti del DL 63/2013, e riguarda gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 tutte le tipologie di detrazioni previste per questa categoria di lavori (50%, 70-80%, 75-85%), incluso il “Sismabonus acquisti” riconosciuto a chi compra immobili ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico (ovviamente con le quote ordinarie).
Bonus Ristrutturazioni Edilizie: 31 dicembre 2024 nella versione al 50%
Il Bonus Ristrutturazioni è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art.16 comma 1 del DL 63/2013 e non prevede una scadenza.
Attenzione però: la detrazione potenziata al 50%, su una spesa massima di 98mila euro, che riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anziché il 36% su un importo non superiore a 48mila euro, come previsto a regime dal Tuir), è al momento vigente fino al 31 dicembre 2024.
NB – Rientrano in questa agevolazione anche i lavori sulle finiture degli edifici, che sono classificati come lavori di manutenzione ordinaria.
Bonus Facciate agli sgoccioli: 31 dicembre 2022 ma al 60%
Il Bonus Facciate, ideato al 90% e poi declassato al 60% sta invece per scomparire definitivamente.
La detrazione per le spese sostenute per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (art.1 comma 219 e segg. della legge 160/2019 – Finanziaria 2020), terminerà infatti definitivamente il 31 dicembre 2022.
Bonus Mobili: 31 dicembre 2024 ma massimale dimezzato dal 2023
Per quanto riguarda la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto, normata dall’art.16 comma 2 del DL 63/2013, la Legge di Bilancio 2022 l’ha prorogata al 31 dicembre 2024 ma con alcune ‘postille’ da tenere ben presente;
- la spesa massima agevolabile scende, negli anni 2023 e 2024, a 5.000 euro per ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle pertinenze, o in riferimento alla parte comune dell’edificio oggetto di intervento (il tetto precedente era 10 mila euro);
- se i lavori edilizi sono effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto di mobili/elettrodomestici ovvero sono iniziati nell’anno precedente e proseguiti nell’anno dell’acquisto, nel limite di 5 mila euro occorre tener conto anche delle spese dell’anno precedente per le quali si è fruito del bonus;
- etichetta energetica degli elettrodomestici ammessi al bonus: devono essere di classe non inferiore alla A (forni), alla E (lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o alla F (frigoriferi e congelatori).
Bonus Verde: 31 dicembre 2024
L’agevolazione del 36% per arredo verde urbano (sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, immobili, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi più coperture a verde di giardini pensili) di cui all’art.1 comma 12 e segg. legge 205/2017 arriverà fino al 31 dicembre 2024.
Da tenere presente però che:
- la spesa massima agevolabile non può superare 5 mila euro per appartamento;
- se la sistemazione a verde riguarda le parti comuni di edifici, la detrazione è calcolata su una spesa massima di 5 mila euro per ogni unità immobiliare.
Bonus acquisto prima casa Under 36: proroga al 31 dicembre 2023
La Manovra Finanziaria 2023, nella sua primissima versione, proroga al 31 dicembre 2023 il bonus per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani Under 36 (istituita dal DL Sostegni Bis – art.64 del 73/2021). Chiaramente, bisogna attendere l’ufficialità, cioè il varo definitivo della Legge di Bilancio 2023 che avverrà entro il 31.12.2022.
Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e con un Isee non superiore 40 mila euro che acquistano un’abitazione.
Le agevolazioni consistono:
- in caso di compravendite non soggette a Iva (tra privati), nell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- in caso di acquisti soggetti a Iva (da una impresa costruttrice o di ristrutturazione), nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari a quello del tributo corrisposto al venditore.
[fonte: www.ingenio-web.it ]